V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica
Ultima modifica 29 gennaio 2019
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) rappresenta un tipo di valutazione a cui sono da assoggettare piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Per "valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale che individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma, individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma, indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio, dà atto della consultazioni si soggetti pubblici e cittadini ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti., lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione
La V.A.S. è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE e recepita dalla legislazione nazionale con il Decreto Legislativo 152/2006, successivamente modificato dal Decreto legislativo 4/2008.
La Regione Toscana ha recepito i contenuti del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. nella L.R.T. 10/10.
I piani e programmi da assoggettare a V.A.S., ai sensi della L.R.T. 10/10, e ss.mm.ii., sono:
a) il piano di indirizzo territoriale;
b) il piano territoriale di coordinamento;
c) il piano strutturale;
d) il regolamento urbanistico;
e) il piano complesso d’intervento;
f) gli atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale.
La procedura di V.A.S. si attua con le modalità previste dagli articoli 21, e da 23 a 29 della L.R.T. 10/10 e ss.mm.ii. e si articola nelle seguenti fasi:
- eventuale preventivo svolgimento di una procedura di verifica di assoggettabilità;
- fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale su cui si esprimono i soggetti competenti in materia ambientale (ovvero le pubbliche amministrazioni competenti in materia ambientale e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi);
- elaborazione del rapporto ambientale da parte delle Strutture tecniche (Servizio Urbanistica del Comune o professionisti privati) di supporto all’Autorità Procedente (Consiglio Comunale);
- svolgimento di consultazioni durante il periodo di pubblicazione del piano a seguito della sua adozione con possibilità da parte di cittadini singoli associati ed enti di presentare osservazioni;
- la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato da parte della Autorità competente in materia di V.A.S. comunale (individuata dal Comune di Sansepolcro con D.G.C. n. 209 del 07/08/2012 e D.G.C. n. del 06/06/2013).
I piani attuativi che non comportano varianti ai piani sovraordinati non sono da sottoporre né a procedura di V.A.S. e né a procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.
Le Varianti al P.R.G. che non comportino modifica agli strumenti della pianificazione o i piani che riguardino piccole aree sono invece da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. in quanto non obbligatoriamente soggetti a V.A.S. né esclusi dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
Per procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. si intende il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.
Si tratta di una procedura più snella e breve nei casi in cui siano riscontrati effetti non significativi sull’ambiente prodotti dallo strumento urbanistico da valutare nel corso della procedura prevista all’art. 22 della L.R.T. 10/10, e ss.mm.ii..
La procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. si articola nelle seguenti fasi:
- stesura del documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente;
- trasmissione del documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio;
- la Autorità competente in materia di V.A.S. Comunale (individuata con D.G.C. n. 209 del 07/08/2012 e D.G.C. n. del 06/06/2013) emette il provvedimento finale di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni.
Per Valutazione d'incidenza si intende il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 (pS.I.C. o S.I.C.), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. È stata recepita in Italia dal D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e dalla Regione Toscana con L.R.T. 56/2000.
La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.
La valutazione di incidenza riferita a strumenti urbanistici viene effettuata nell’ambito della procedura di V.A.S.