Elezioni Amministrative 2016
Ultima modifica 20 gennaio 2021
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Le istruzioni per la presentazione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale sono state fornite dal Ministero dell’Interno con la pubblicazione n.5/2016 che invitiamo a consultare (clicca qui)
Tale pubblicazione costituisce la fonte ufficiale alla quale fare riferimento.
Al solo fine di orientare nella predisposizione e presentazione della documentazione si riporta di seguito una breve sintesi della documentazione necessaria ricordando che per ogni necessità gli interessati potranno contattare i referenti di seguito indicati:
Ufficio Elettorale Piazza Gramsci 7 tel. 0575 732229-210-230
dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30
demografici@comune.sansepolcro.ar.it
Segretario Comunale Via Matteotti 1 tel. 0575 732204
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30
pec: comunesansepolcro@postacert.toscana.it
I documenti di seguito descritti devono essere presentati dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 6 maggio e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di sabato 7 maggio al Segretario Comunale presso la sede comunale Via Matteotti 1, al 2° piano.
I documenti da presentare sono quelli di seguito elencati. A fianco di ciascuno è riportato il modello con le caratteristiche e le dichiarazioni necessarie come indicato nelle istruzioni fornite dal Ministero:
1. LISTA-atto principale (link)
2. LISTA-atto separato (link)
3. ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO (link)
4. DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO (link)
5. ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (link)
6. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
7. CONTRASSEGNI DI LISTA
1 - 2 LISTA
La raccolta delle firme deve essere fatta su moduli conformi a quelli indicati dal Ministero che riportino:
- il contrassegno di lista
- nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere
- spazi ove apporre il nome, cognome luogo e data di nascita dei sottoscrittori
nelle liste
- il numero dei candidati a consigliere da comprendere in ciascuna lista nel comune di Sansepolcro va da un minimo di 11 a un massimo di 16 candidati
- le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati
sottoscrizione liste
- la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco nel comune di Sansepolcro deve essere sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori del comune di Sansepolcro
- le firme degli elettori del comune di Sansepolcro presentatori di ciascuna lista, apposte sui modelli sopra descritti, devono essere autenticate ai sensi dell’art. 14 legge 53/1990 e con le modalità di cui all’art. 21 c. 2 DPR 445/2000
- nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200,00 a 1.000,00 euro artt. 283°c, 32 4° c., 93 T.U. 570/1960 e s.m.i.)
- i candidati non possono sottoscrivere le liste di cui fanno parte (CdS V sez. sent. 6/10/2014 n. 4993)
certificazioni da allegare
- devono essere allegati i certificati dei candidati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica
- devono essere allegati i certificati dei sottoscrittori di iscrizione nelle liste elettorali del comune di Sansepolcro
delegati
la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l’indicazione di due delegati incaricati di:
- assistere alle operazioni di sorteggio delle liste
- designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio Centrale
- dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco
3- ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO
Il candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di accettare la candidatura.
La dichiarazione di accettazione di candidatura deve contenere la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 10 D.Lgs. 235/2012, di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, di non essere sindaco o consigliere comunale in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali
La firma deve essere autenticata ai sensi dell’art. 14 legge 53/1990 con le modalità di cui all’art. 21 c. 2 DPR 445/2000
4- DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
I delegati di ogni lista devono dichiarare il collegamento della lista rappresentata con il candidato sindaco prescelto
La firma deve essere autenticata ai sensi dell’art. 14 legge 53/1990 con le modalità di cui all’art. 21 c. 2 DPR 445/2000
5- ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Ogni candidato alla carica di consigliere comunale deve dichiarare di accettare la candidatura per la lista di cui intende far parte.
La dichiarazione di accettazione di candidatura deve contenere la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 10 D.Lgs. 235/2012, di non aver accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio comunale
La firma deve essere autenticata ai sensi dell’art. 14 legge 53/1990 con le modalità di cui all’art. 21 c. 2 DPR 445/2000
I CITTADINI COMUNITARI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE devono presentare anche:
- dichiarazione contenente indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine
- attestato in data non anteriore a tre mesi rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello stato membro di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità
- iscrizione nelle liste elettorali aggiunte o presentazione della domanda entro martedì 26 aprile 2016
6- PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Il programma amministrativo deve essere presentato insieme alla lista di candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato sindaco
7- CONTRASSEGNI DI LISTA
Il modello di contrassegno deve essere presentato in due misure diverse ciascuna in triplice esemplare in entrambi i casi racchiusi in un cerchio: con diametro di cm. 10 per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati e con diametro di cm. 3 per la riproduzione sulla scheda di votazione e potrà essere anche figurato.
CARATTERISTICHE
Al fine di evitare la ricusazione da parte della Commissione elettorale circondariale è necessario EVITARE:
- che i contrassegni siano identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento se presentati da soggetti non autorizzati (art.2 DPR 132/1993)
- contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del comune
- contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale primo comma della Costituzione (vedi anche l. 645/1952 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE per garantire la fedele riproduzione
I contrassegni devono essere disegnati su carta lucida con inchiostro di china o tipografico.
Eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio.
I disegni nei due modelli di 10 e 3 cm. devono essere perfettamente identici
Deve essere indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli
Oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno è opportuno che il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico restando inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico deve costituire fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo.
MANDATARIO ELETTORALE
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di 2.500,00 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Vedi articolo 13 comma 6 legge 6/6/2012 n. 96 e articolo 7 comma 3 legge 10/12/1993 n. 515